Agevolazioni in favore degli elettori con disabilità e servizio di accompagnamento ai seggi

Modalità di esercizio del voto per elettori non deambulanti o con altre invalidità fisiche.


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SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO AI SEGGI DI ELETTORI CON DISABILITÀ

Presso il Settore Politiche Sociali e Pari Opportunità è disponibile il servizio trasporto ed accompagnamento persone con disabilità ai seggi elettorali.

Per informazioni e prenotazioni è attivo il call center tel. 089 666674 nei seguenti giorni e orari:

- da lunedì 10 a sabato 22 novembre, ore 8,00 -18,00;

- domenica 23 e lunedì 24 novembre, stessi orari di apertura dei seggi (7,00 - 23,00 e 7,00 - 15,00)  

 

ELETTORI NON DEAMBULANTI:

Qualora siano iscritti in una sezione elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto in una sezione elettorale diversa dalla propria e priva di barriere architettoniche.

I seggi accessibili agli elettori non deambulanti sono indicati nell’elenco allegato.

Per votare al seggio prescelto, i suddetti elettori dovranno esibire, oltre alla tessera elettorale, un’attestazione medica rilasciata dall’ASL anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente per guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

L'unità di Medicina Legale dell'ASL predisporrà un servizio aggiuntivo di rilascio dei certificati nei giorni precedenti al voto.

 

ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO ASSISTITO:

Gli elettori con disabilità fisiche che impediscono l'esercizio autonomo del voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento  di  analoga gravità) hanno diritto a farsi assistere da un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché questi sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. 

Su richiesta dell'interessato, il diritto al voto assistito può essere annotato sulla tessera elettorale, mediante apposizione di timbro, a cura dell’ufficio elettorale, previa presentazione della certificazione medica attestante la specifica invalidità.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere all'annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD").

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:
a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
b) quando l'impedimento fisico sia evidente;

c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda a uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

I certificati medici sopra detti sono rilasciati dall'unità di Medicina Legale dell'ASL, che predisporrà un servizio aggiuntivo nei giorni precedenti al voto.

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