Richiesta occupazione di Suolo Pubblico (prima occupazione o proroga)
La richiesta di Occupazione di Suolo Pubblico per lavori edili è necessaria per eseguire il montaggio di impalcature, ponteggi, cantieri, ragni, etc. su suolo pubblico per lavori di riparazione o di costruzione di fabbricati.
L’eventuale richiesta di proroga autorizzativa deve pervenire al Settore Mobilità, Eliminazione Barrire Architettoniche e Trasporto Pubblico prima della scadenza dell’autorizzazione in corso di validità, negli stessi modi descritti per la presentazione dell'istanza.
Richiesta occupazione di Suolo Pubblico d'urgenza "istanza in sanatoria"
- art. 101 del R.U.E.C e art. 2/I del R.C.U.P.
- art. 94 lrt. f) del R.U.E.C. e art. 2/I del R.C.U.P.
Le occupazioni d’urgenza sono quelle effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori, l’occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
L’occupazione può essere effettuata prima del conseguimento della concessione stessa soltanto in casi particolari di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori necessari per la sicurezza o in caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose.
In tali casi, l’interessato deve dare immediata comunicazione all’ufficio competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d’urgenza e a dettare le prime necessarie indicazioni per la messa in sicurezza dell’area.
Immediatamente dopo l’interessato deve presentare idonea istanza di concessione che vedrà il rilascio della stessa a sanatoria.
Alla domanda è allegato il verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva.