Compilazione delle liste di leva

Iscrizione annuale nelle liste di leva dei giovani cittadini di sesso maschile che compiono il diciassettesimo anno d'età nell'anno in corso.


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DescrizioneDescrizione

La formazione e gestione delle liste di leva militare è attualmente disciplinata dal "Codice dell'ordinamento militare" approvato con D.Lgs. 66/2010, all'interno del Capo III "Attività per l'eventuale rispristino della leva obbligatoria e per la leva obbligatoria pregressa", Sezione I "Liste di leva", comprendente gli articoli 1931 - 1938, di seguito riportati.

 

Ai sensi dell'art. 1931, i Comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva. Presso i Comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le modalità di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.

 

Ai sensi dell'art. 1932, ai fini dell'iscrizione nelle liste di leva, il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun Comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:

a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;

b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.

Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.

La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

 

Ai sensi dell'art. 1933, sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;

c) i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.

Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.

 

Ai sensi dell'art. 1935, la lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.

I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.

Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.

 

Ai sensi dell'art. 1936, nel corso dei mesi di febbraio e marzo la lista di leva viene redatta in forma definitiva, sulla base di tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami presentati, con inserimento delle nuove iscrizioni e cancellazioni e di altre modificazioni che siano necessarie.

 

Ai sensi dell'art. 1937, compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalità telematica.

 

Ai sensi dell'art. 1938, successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura l'aggiornamento tenendo conto delle modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, e di ogni altra variazione rilevante, e iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.

 

Come si fa Come si fa

L'iscrizione nelle liste di leva avviene d'ufficio, secondo la scansione temporale sopra indicata, previa adeguata pubblicità.

Cosa si ottiene Cosa si ottiene
Formazione delle liste di leva e inserimento in esse.
Descrizione dei destinatari Descrizione dei destinatari
Cittadini italiani e apolidi di sesso maschile che compiono il diciassettesimo anno d'età nell'anno cui la leva si riferisce; loro genitori e tutori limitatamente all'obbligo di cura dell'iscrizione nella lista leva.
Chi può presentare Chi può presentare
Autenticazione Autenticazione
Cosa serve Cosa serve
Costi Costi
Modalità di pagamento Modalità di pagamento
Fasi e scadenze Fasi e scadenze

Le fasi temporali sono scandite dal Comune, che ne dà pubblicità, secondo le modalità sopra descritte, durante i primi mesi di ciascun anno.

Casi particolari Casi particolari
Box d'aiuto Box d'aiuto
Orari per il pubblico Orari per il pubblico
Canale fisico Canale fisico
Canale fisico - prenotazione Canale fisico - prenotazione
Vincoli Vincoli
Procedure collegate all'esito Procedure collegate all'esito
Copertura geografica Copertura geografica
Stato Stato
Attivo
Motivo dello stato Motivo dello stato
Area di competenza del contenuto Area di competenza del contenuto
Settore Servizi Demografici, Statistica, Elettorali e Cimiteriali
Settore merceologico Settore merceologico
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