La Comunicazione è corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
Nei casi in cui l'intervento edilizio prevede la modifica dei requisiti igienico-sanitari dell'immobile (ad es. modifica dei rapporti aero-illuminanti e/o microclimatici, modifica dei servizi igienici, realizzazione di soppalchi, realizzazione sistemi di smatimento di fumi, vapori e odori, etc..), al fine di consentire una corretta valutazione della CILA da parte dell'ASL, occorre allegare al corredo documentale il Rapporto Informativo dell'ASL, comprensivo del versamento previsto dal tariffario regionale pubblicato sul BURC n. 10 del 14/2/2011.
Si ricorda ai tecnici progettisti che tutte le CILA, SCIA e P.U. per l'esecuzione di opere edilizie all'interno di immobili per l'insediamento o la modifica di attività produttive devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista dai modelli unici regionali, anche dalla documentazione prevista dalle seguenti norme regionali:
- Legge Regionale n. 13/2019 "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon";
- Legge Regionale n. 59/2018 “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”;
- Legge regionale n. 20/2013 "Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti".
Si ricorda che l’art. 3 comma 1 della L.R. n. 13/2019 stabilisce che “per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, [...], il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m3), misurato con strumentazione passiva e attiva”. Pertanto, occorre trasmettere il progetto con la Relazione sugli interventi, eventualmente necessari, da effettuarsi al fine del rispetto del suddetto limite di concentrazione. Si avvisano i tecnici che, rispetto a quanto riportato erroneamente dagli organi di stampa e da diversi siti internet, l'articolo 3 della Legge è pienamente vigente e non sospeso dall’articolo 3, comma 2, lettera a) della L.R. 26/2019 del 04/12/2019, che, invece, ha sospeso solo gli adempimenti previsti per l’articolo 2 della Legge Regionale.
Si ricorda, inoltre, che la L. R. n. 59/2018 prevede che alle SCIA, CILA e P.U. occorre allegare:
- la lettera di affidamento dell'incarico, o il contratto, reso nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità;
- la Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. VEDI MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL TECNICO L.R. 59/2018
La L.R. n. 59/2018 prevede che la mancata presentazione del Contratto e della Dichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo della pratica.